Oggetto: Monetizzazione ferie non godute a.s. 2025-26.
Con la presente si rappresenta alle SS.LL. quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 del CCNL 2019/2021 e dell’art. 1, comma 54, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il personale docente, può fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009.
Secondo quanto previsto dall’art. 55 della menzionata legge, è consentita la monetizzazione delle ferie non godute “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In applicazione delle suddette norme vigenti, la Corte di Cassazione si è espressa con ordinanza n. 16715/24. Per tutto quanto suesposto, si invitano le SS.LL. a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti…) ovvero nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni o intercorrente tra la fine delle stesse e il 30 giugno.
Si avvisa che, in assenza di domanda volontaria, si determinerà la perdita del diritto alla fruizione delle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.
Personale scolastico
Docente