Oggetto: Criteri generali per la deroga al limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico.
TENUTO CONTO che gli alunni della Scuola Secondaria vengono ammessi alla classe successiva a condizione che non venga superato il limite consentito per la validità dell’anno scolastico, per la cui valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze, in casi eccezionali.
Si propongono le deroghe al limite massimo delle assenze, solo nei seguenti casi:
- Gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti o trasferimento della famiglia);
- Malattie certificate e documentate al momento;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione a gare sportive (CONI);
- Comprovate situazioni di disagio familiare e socio – culturale;
- Eccezionali eventi atmosferici o geofisici non prevedibili;
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
Fermo restando che per l’ammissione alla classe successiva, le assenze complessive, pur tenendo conto delle deroghe, non devono pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze e degli obiettivi programmati, né la valutazione del rendimento.
Personale scolastico
Docente