Alla luce delle recenti disposizioni normative ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive in merito:
PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104/92
Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. precedente (All.1)
Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art.33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative
all’ a.s. precedente;
Prima istanza (All.2)
La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all’istituto di titolarità , che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.
La scrivente in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvede  ad emettere apposito DECRETO valevole per l’a.s. in corso.
Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.
Documentazione da produrre
II dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:
- Domanda in carta semplice (all. 3 e all. 4) nella quale dichiarare che:
- l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè ‘strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
- nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
- altri familiari aventi diritto fruiranno dei giorni di permesso mensile che, frazionati, non potranno superare il limite dei 3 giorni mensili
- Autocertificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l’assistito
- Copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di ‘disabilità grave’ dell’assistito.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92
I permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:
- in giornate non ricorrenti;
- comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione.
In allegato la circolare contenente la modulistica da utilizzare per eventuale istanza da presentare.
Personale scolastico
Docente